Il “Decreto Rilancio” [D.L. n.34/2020] è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 19/05/2020, che tra le tante misure contiene anche il potenziamento dell’Ecobonus al 110% [D.L. n.34/2020 art.119], la cessione dei crediti fiscali da detrazione e lo sconto in fattura.
Il provvedimento prevede una serie di interventi principali, che danno diritto alla super detrazione del 110% (in 5 anni) e che fanno da traino per ulteriori interventi secondari.
Il beneficio è ottenibile per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021.
IL DECRETO
Interventi “Principali” sono [D.L. n.34/2020 art.119, comma 1, lett. a) b) c)]:
- Cappotto: interventi di isolamento termico di almeno il 25% della superficie opache di involucri di edifici, incentivati fino a 60’000,00 € per unità immobiliare;
- Sostituzione dei generatori di calore:
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- Impianto centralizzato: sostituzione di generatori di calore con impianti centralizzati a pompa di calore (anche ibridi) o a condensazione in condomini, incentivato fino a 30’000,00 € per unità familiare;
- Impianto unifamiliare: sostituzione del generatore di calore con pompa di calore (anche ibrida) in edifici unifamiliari, incentivato fino a 30’000,00 € per unità familiare ;
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- Sismabonus: interventi di cui all’articolo 16 del decreto-legge n. 63 del 2013.
Gli interventi “Secondari” sono:
- Fotovoltaico: [D.L. n.34/2020 art.119, comma 5] con limite di spesa di 48.000€ e con limite di 2.400 €/kWp (che scende a 1.600 €/kWp nel caso di «ristrutturazione edilizia» o altri interventi di manutenzione);
- Accumulo: [D.L. n.34/2020 art.119, comma 6] se realizzati congiuntamente o successivamente agli impianti fotovoltaici sopra nominati, sempre nello stesso limite di spesa e con un limite di 1.000 €/kWh;
- Altri interventi: di efficientamento energetico di cui all’art. 14 del D.L. n. 63 del 2013;
- Colonnine di ricarica auto: [D.L. n.34/2020 art.119, comma 8] negli edifici.
Nel caso in cui uno o più degli interventi “Secondari” siano realizzati congiuntamente ad almeno un intervento “Primario” acquistano anch’essi il vantaggio della detrazione 110% (ripartita in rate uguali su 5 anni).
Emerge dal testo del decreto che per incentivare un impianto fotovoltaico con Superbonus del 110% quest’ultimo deve essere affiancato da un intervento principale che può essere o di isolamento o di sostituzione del generatore di calore (con diverse tipologie ammesse a seconda dell’edificio, se unifamiliare o condominiale) che permetta il miglioramento di almeno 2 classi energetiche [D.L. n.34/2020 art.119 comma 3].
È quindi si possibile accedere al Superbonus 110% anche per impianti fotovoltaici corredati di sistemi di accumulo ma solo ed esclusivamente nel caso in cui questi siano affiancati a uno qualsiasi degli interventi primari e permettano, sempre congiuntamente all’intervento primario, il raggiungimento delle 2 classi energetiche richieste. È bene sottolineare però che, nel caso in cui si accedesse al Superbonus 110%, bisognerebbe rinunciare a qualsiasi altra forma di incentivo sull’energia non auto-consumata in sito [D.L. n.34/2020 art.119 comma 7] quali Scambio Sul Posto e altri tipi di forme di incentivazione previste dalla normativa europea, nazionale e regionale.
Per quanto riguarda il cambio di generatore di calore (caldaia) si nota dal decreto che quest’ultimo può essere sostituito da una caldaia a condensazione o da un sistema a pompa di calore nel caso di impianti condominiali centralizzati, ma, nel caso di impianti per utenze unifamiliari, deve essere forzatamente sostituito con un impianto a pompa di calore [D.L. n.34/2020 art.119, comma 1, lett. b) c)].
IL PERCORSO DA SEGUIRE
L’obbligatorietà del guadagno di 2 classi energetiche rende necessario uno studio preliminare approfondito onde evitare di proporre interventi che alla fine non risultino incentivabili in quanto carenti nei requisiti tecnici obbligatori.
È quindi necessario seguire la seguente procedura per accertarsi della possibilità di accedere al Superbonus 110%:
- Verifica preliminare:
- Primo rilievo e fattibilità tecnica: necessario per definire lo stato attuale degli impianti e dell’edificio e verificare la fattibilità tecnica degli interventi necessari per il raggiungimento delle 2 classi energetiche richieste;
- Redazione APE ante operam: per definire lo stato di partenza;
- Emissione preventivo: redatto sulla base degli interventi necessari;
- Verifica congruenza dell’intervento:
- Verifica tecnico-economica: a cura del proprio commercialista o del CAF
- Definizione della possibilità della cessione del credito: da fare tramite la propria banca o, in caso di cessione del credito al fornitore, sarà onere del fornitore verificare la possibilità della cessione del credito a terzi;
- Accettazione del preventivo
- Progettazione intervento impiantistico:
- Redazione progetto: fatta da tecnico qualificato;
- Intervento impiantistico: entro i termini previsti dal decreto e in ottemperanza dei criteri di realizzazione a regola d’arte;
- Redazione APE post operam: per certificare il raggiungimento delle 2 classi energetiche necessarie;
- Asseverazione finale.
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Qui il il testo del Decreto Legge.