Il nuovo Decreto-Legge 19 pubblicato il 2 marzo 2024 ha introdotto una serie di disposizioni cruciali per l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Tra queste, spicca l’articolo 38, un corpus normativo articolato in 21 commi che delineano le regole fondamentali del nuovo Piano Transizione 5.0. Questo piano mira a sostenere le imprese che investono in innovazione, con particolare attenzione alla riduzione dei consumi energetici.

Il Piano Transizione 5.0 è rivolto a tutte le imprese che effettuano nuovi investimenti in strutture produttive sul territorio nazionale, nell’ambito di progetti di innovazione che consentono una riduzione dei consumi energetici. L’incentivo è accessibile a qualsiasi impresa, senza distinzione di forma giuridica, settore, dimensione o regime fiscale.

Per accedere agli incentivi, le imprese devono soddisfare le seguenti condizioni:

  • Effettuare investimenti in almeno uno dei beni strumentali materiali e immateriali elencati negli allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232. Tali beni devono essere integrati nel sistema aziendale di gestione della produzione o nella rete di fornitura.
  • Incorporare tali beni in progetti di innovazione che consentano una riduzione dei consumi energetici pari almeno al 3% dei consumi della struttura produttiva o al 5% dei consumi dei processi interessati dall’investimento.

Inoltre, il Decreto prevede 3 linee di finanziamento specifiche:

  • 3.780 milioni di euro per i beni strumentali.
  • 1.890 milioni di euro per l’autoconsumo e l’autoproduzione di energia.
  • 630 milioni di euro per la formazione del personale.

Per quanto riguarda l’autoconsumo e l’autoproduzione di energia, gli investimenti devono essere parte integrante di progetti di innovazione che includono l’acquisto di beni strumentali. Gli impianti fotovoltaici devono utilizzare pannelli prodotti negli Stati membri dell’Unione europea ad alta efficienza, in linea con il D.L. 181/2023 (articolo 12, comma 1).

E’ prevista una maggiorazione rispettivamente del 120% e del 140% della base di calcolo per gli impianti che includono pannelli a maggior efficienza indicati nei punti b) e c) nel decreto-legge del 9 dicembre 2023. Queste maggiorazioni si applicano al costo dell’intero impianto fotovoltaico e portano a un incentivo potenziale del 63%. La maggiorazione si applica solo agli impianti fotovoltaici, non ai beni strumentali o alla formazione.

Un aspetto cruciale del Decreto Legge n. 19/2024  riguarda le aliquote del credito d’imposta, le quali sono categorizzate in tre livelli in base alla quantità di riduzione dei consumi energetici:

  • Fino al 35% per investimenti fino a 2,5 milioni di euro.
  • Fino al 15% per investimenti tra 2,5 e 10 milioni di euro.
  • Fino al 5% per investimenti oltre i 10 milioni di euro, fino al limite massimo di 50 milioni di euro annui per impresa beneficiaria.

Importante evidenziare che, se l’investimento porta a una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale o dei processi interessati dall’investimento superiore al 6%, 10% o 15%, le aliquote del credito d’imposta aumentano di conseguenza (vedi tabella).

Cumulabilità:

Il nuovo credito d’imposta Transizione 5.0 sarà utilizzabile solo in compensazione e non potrà essere ceduto o trasferito nemmeno all’interno del consolidato fiscale.

L’incentivo non è cumulabile con altre agevolazioni finanziate con fondi europei, il credito d’imposta per investimenti in beni nuovi strumentali e il credito d’imposta per investimenti nella ZES unica. 

Per le altre agevolazioni, invece, il nuovo credito d’imposta sarà cumulabile purché non superi il costo sostenuto, e non influirà sulla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive.

Il decreto attuativo:

Entro 30 giorni dall’entrata in vigore del D.L. 19/2024 dovrà essere emanato un decreto Mimit con le modalità attuative della misura. 

 

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