Uscita anticipata dal Conto Energia: cosa prevede il DM 262/2026 e come valutare l’opportunità

Uscita anticipata dal Conto Energia: cosa prevede il DM 262/2026 e come valutare l’opportunità

Un incentivo nato vent’anni fa, oggi al centro di una scelta strategica

Tra il 2005 e il 2013 i cinque Conti Energia hanno sostenuto in Italia 550.074 impianti fotovoltaici, per 17,62 GW complessivi. Le convenzioni garantivano una tariffa fissa per ogni kWh prodotto, in genere per vent’anni: una certezza di ricavi che ha reso finanziabili molti investimenti, ma che oggi pesa sulla componente ASOS delle bollette elettriche.

È da qui che parte il Decreto Bollette (D.L. 21/2026, convertito dalla L. 49/2026). All’art. 2 introduce un meccanismo volontario rivolto agli impianti oltre i 20 kW con premi fissi, con un doppio obiettivo: alleggerire gli oneri di sistema e favorire il rinnovamento tecnologico degli impianti esistenti. A darvi attuazione, per la parte dell’uscita anticipata, è il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica n. 262 del 10 agosto 2026, pubblicato il 28 settembre ed entrato in vigore il giorno successivo.

Chi può uscire e da quando

La misura riguarda gli impianti con potenza nominale incentivata superiore a 20 kW, ammessi al I, II, III e IV Conto Energia, che percepiscono tariffe o premi fissi non legati all’andamento dei prezzi di mercato. Il V Conto Energia resta fuori dal perimetro. L’uscita è consentita a partire dal 1° gennaio 2028, per un numero di impianti la cui potenza complessiva non superi i 10 GW.

Due percorsi di accesso, una sola logica

Il decreto distingue due strade, e a decidere quale spetti a ciascuno è una scelta compiuta in passato.

  • La prima è l’accesso diretto, riservato ai soggetti che hanno aderito, entro il 31 maggio 2026, agli schemi di rimodulazione delle tariffe premio previsti dal D.L. 21/2026. Anche loro devono presentare al GSE una manifestazione di interesse, ma non devono superare alcuna selezione: le premesse del decreto precisano infatti che le richieste di adesione pervenute non superano il limite di 10 GW.

  • Chi non ha aderito deve invece passare dalla procedura competitiva, che il GSE svolge in forma telematica entro il 30 giugno 2027. Il contingente disponibile corrisponde ai 10 GW meno la potenza ammessa all’accesso diretto, e deve essere inferiore di almeno il 5% ai volumi per cui è stata presentata manifestazione di interesse: la gara, quindi, è competitiva per costruzione. Gli operatori presentano un’offerta di riduzione percentuale rispetto a un valore base fissato dal GSE, e le offerte vengono ordinate in base al beneficio atteso per il sistema elettrico fino a esaurimento del contingente. A parità di beneficio prevale la domanda completata prima.

La differenza, in pratica, è questa: chi accede direttamente conosce in anticipo il proprio percorso, mentre chi partecipa alla gara deve decidere quanto ribasso offrire, bilanciando la probabilità di rientrare in graduatoria con il valore del corrispettivo a cui sceglie di rinunciare.

Il corrispettivo

In cambio dell’uscita, il GSE determina per ciascun impianto un corrispettivo pari al 90% del valore attualizzato dei flussi di incentivo residui, cioè di quelli che l’impianto avrebbe percepito dal 1° gennaio 2028 fino alla cessazione del contratto di incentivazione. La produzione attesa si calcola sulla media della produzione storica dell’ultimo quinquennio, mentre il tasso di attualizzazione è definito dal GSE con riferimento al costo del capitale di rischio degli investimenti fotovoltaici. Per chi passa dalla procedura competitiva, questo stesso valore diventa la base su cui presentare l’offerta di ribasso.

Il corrispettivo non viene versato in un’unica soluzione: è riconosciuto in rate costanti su un arco di dieci anni, rivalutate a un tasso determinato dal GSE e comunque non superiore al 6%. E dipende da una condizione precisa, il rifacimento integrale dell’impianto nel rispetto degli obblighi descritti di seguito. Il decreto prevede inoltre che, dopo l’esito positivo delle verifiche sull’entrata in esercizio, il GSE regoli il pagamento con le controparti entro 30 giorni. Le modalità precise saranno definite dalle regole operative.

Il rifacimento integrale: il cuore della misura

Sarebbe un errore leggere questa misura come una semplice rinuncia agli incentivi in cambio di un indennizzo. Il corrispettivo è infatti subordinato a un intervento di rifacimento integrale, con obblighi molto precisi.

Sul fronte dei tempi, i lavori possono iniziare solo dal 1° gennaio 2028 e l’impianto rifatto deve entrare in esercizio entro il 31 dicembre 2030: chi non rispetta questi termini perde il diritto al corrispettivo.

Il rifacimento deve poi produrre un incremento di potenza tale da garantire livelli di producibilità almeno pari al 30% del valore atteso nel periodo di incentivazione residua, per gli impianti con moduli non collocati a terra o collocati a terra in area agricola. Per tutti gli altri impianti la soglia sale al doppio di quel valore. Gli incrementi si calcolano partendo dalla potenza risultante alla stipula della convenzione con il GSE, e il metodo di calcolo sarà definito nelle regole operative.

Il vincolo più stringente riguarda però la scelta dei componenti: vanno usati esclusivamente moduli di produzione europea  iscritti all’elenco ufficiale pubblicato dell’ ENEA nelle sole categorie delle lettere b e c)

Si tratta di requisiti molto selettivi, che restringono in modo significativo il numero di prodotti utilizzabili e possono incidere sui costi dell’intervento.
Per valutare la convenienza dell’intervento è quindi necessario verificare disponibilità e prezzi dei moduli ammessi.

Un risvolto positivo è che la potenza aggiuntiva ottenuta con il rifacimento può partecipare a meccanismi di sostegno e l’intervento diventa così anche un’occasione di nuova remunerazione, sia pure nei limiti di quella quota di potenza.

Dopo l’intervento: verifiche, pagamento, obblighi

Concluso il rifacimento, la parte amministrativa è scandita da termini altrettanto precisi. Il soggetto responsabile deve comunicare al GSE l’entrata in esercizio entro 90 giorni dalla data registrata su GAUDÌ di Terna: la mancata comunicazione fa perdere il diritto al corrispettivo. Il GSE ha poi altri 90 giorni per verificare l’entrata in esercizio e la conformità della documentazione agli obblighi previsti. In caso di esito positivo, il pagamento viene regolato entro 30 giorni dalla comunicazione dell’esito.

L’impegno, però, non si chiude con i lavori. Gli obblighi relativi ai moduli e alla contrattualizzazione dell’energia vanno garantiti per dieci anni dall’entrata in esercizio del rifacimento, pena la decadenza dai benefici percepiti.

Cosa resta da definire

Il quadro, oggi, non è ancora completo. Le regole operative del GSE, attese entro fine ottobre, definiranno i modelli di domanda, i contratti-tipo, la data della procedura competitiva, gli oneri istruttori e le modalità di calcolo dell’incremento di potenza. Entro i dieci giorni successivi il GSE emanerà l’avviso per le manifestazioni di interesse, che andranno presentate entro 30 giorni dalla pubblicazione delle regole. 

A chi può convenire: ragionare per impianto

Non esiste una risposta valida per tutti, perché la decisione dipende da una combinazione di fattori tecnici ed economici propri di ogni impianto. Nella sostanza, l’uscita è uno scambio: si rinuncia a un flusso di incentivi noto e a scadenza in cambio di un corrispettivo e dell’opportunità di rinnovare l’impianto, accettando però l’obbligo di investire, di rispettare i tempi e di operare poi a condizioni di mercato.

Il primo elemento da considerare è la vita residua della convenzione: più lunga è la durata degli incentivi da cui si esce, maggiore è il valore su cui si calcola il corrispettivo; con una convenzione in scadenza ravvicinata, invece, il corrispettivo è più contenuto mentre l’obbligo di rifacimento resta integrale. A questo si lega la produzione storica: poiché la produzione attesa si stima sulla media dell’ultimo quinquennio, il rendimento reale degli ultimi anni incide direttamente sul valore del corrispettivo, ed è bene raccogliere questi dati per verificarne l’andamento.

Conta molto anche lo stato dell’impianto. Se moduli e inverter sono a fine vita, il rifacimento potrebbe comunque essere necessario nel medio periodo, e in quel caso la misura anticipa un costo già previsto accompagnandolo con un corrispettivo. Raggiungere però la soglia di producibilità richiesta, con un aumento del 30% o del doppio a seconda della tipologia, richiede margini reali di potenza aggiuntiva e capacità di connessione alla rete: per questo la verifica di fattibilità tecnica è il primo passo di qualsiasi valutazione.

Pesano poi il profilo di consumo e la gestione dell’energia. Un’utenza che autoconsuma in sito valorizza l’energia al prezzo della bolletta evitata, non solo a quello di mercato, e questo incide sul ritorno dell’investimento dopo l’uscita. L’obbligo di contrattualizzazione a termine, che riguarda l’energia della potenza residua, richiede inoltre di capire con quali controparti e a quali condizioni sarà possibile stipulare i contratti per il periodo richiesto.

Resta infine il tema finanziario: l’investimento va sostenuto entro il 2030 e, per chi passa dalla gara, si aggiunge l’incertezza sull’esito della graduatoria.

Per questo la valutazione corretta parte da un confronto tra due scenari, restare nel Conto Energia fino a scadenza oppure uscire e rifare l’impianto, da condurre sui dati reali dell’impianto e non su valori medi.

Domande frequenti

L’uscita anticipata è obbligatoria?
No, è una facoltà esercitabile su base volontaria dai titolari degli impianti interessati.

Il V Conto Energia è coinvolto?
No. La misura riguarda solo il I, II, III e IV Conto Energia.

Come si calcola il corrispettivo?
È pari al 90% del valore attualizzato degli incentivi residui dal 1° gennaio 2028 a fine convenzione, stimato sulla produzione media dell’ultimo quinquennio, e viene riconosciuto in rate costanti su dieci anni.

Si può uscire senza rifare l’impianto?
No. Il corrispettivo è condizionato al rifacimento integrale e al rispetto di tempi e obblighi.

Cosa succede se si superano i termini?
Il GSE dichiara la decadenza dal diritto di percepire i corrispettivi per la fuoriuscita anticipata.

Quando si può presentare la manifestazione di interesse?
Entro 30 giorni dalla pubblicazione delle regole operative del GSE, non ancora disponibili al momento in cui scriviamo.



Il supporto di Equa Ingegneria

In attesa che le regole operative vengano pubblicate, il consiglio è di mettere in ordine la documentazione dell’impianto: convenzione con il GSE, potenza all’atto della stipula, produzioni storiche, stato di moduli e inverter, capacità di connessione. Con questi elementi i tecnici di Equa Ingegneria possono impostare una prima valutazione di fattibilità tecnica ed economica, da aggiornare non appena il quadro sarà definito.