D.M. 28.10.2025 e Requisiti Minimi edifici: le novità per progettisti e imprese

Il 3 giugno 2026 è entrato in vigore il D.M. 28 ottobre 2025, che aggiorna il D.M. 26.6.2015 “Requisiti Minimi degli edifici” – il riferimento tecnico fondamentale per il calcolo delle prestazioni energetiche in edilizia. Il nuovo decreto è lo strumento attuativo del D.Lgs. 48/2020, con cui l’Italia aveva recepito la Direttiva EPBD III del 2018, e si inserisce in un quadro normativo che risale al D.Lgs. 192/2005 e che è stato progressivamente aggiornato nel corso degli anni.

 

Va chiarito subito un punto: il D.M. 28.10.2025 non stravolge la metodologia di calcolo introdotta nel 2015, ma la affina, risolve alcune criticità applicative emerse nel tempo, recepisce chiarimenti ministeriali già circolanti e introduce nuove prescrizioni su temi prima non esplicitamente trattati. Per i professionisti che lavorano sulla progettazione energetica degli edifici, conoscere le differenze rispetto al decreto previgente è essenziale per operare correttamente a partire da questa data.

Un campo d’azione allargato

La prima novità rilevante è di natura concettuale. Nelle premesse del decreto si afferma esplicitamente la necessità di disciplinare anche il benessere termoigrometrico degli ambienti interni, la sicurezza antincendio, la protezione dal rischio sismico e le infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici. Si tratta di un ampliamento del perimetro tematico del decreto che rafforza, e rende ancora più esplicita, l’esigenza di una progettazione integrata: non è possibile valutare correttamente le prestazioni energetiche di un edificio considerando i singoli componenti in modo isolato, senza tenere conto dell’edificio nel suo insieme.

Ponti termici: una gestione più precisa

Una delle modifiche più significative riguarda il trattamento dei ponti termici, sia sul piano delle definizioni che su quello metodologico. Il D.M. 28.10.2025 introduce una distinzione operativa tra ponti termici “strutturali” e ponti termici “non strutturali“. I primi – pilastri in linea, angoli verticali, cordoli, aggetti di gronda – sono legati alla geometria delle strutture verticali opache e, se progettati correttamente, rientrano nelle previsioni dei valori di trasmittanza di riferimento. I secondi, balconi e perimetro dei serramenti, possono variare in modo significativo in funzione delle scelte architettoniche e progettuali, con incidenze difficilmente prevedibili in forma forfettaria.

 

Il decreto scorpora i ponti termici non strutturali dalla valutazione forfettaria dei parametri di riferimento, introducendo per ciascuna tipologia – agganci balcone, davanzali, spalle e architravi dei serramenti, cassonetti – trasmittanze termiche lineiche di riferimento distinte per zona climatica. Questo approccio, più aderente alla realtà progettuale, facilita il soddisfacimento delle verifiche per l’edificio reale e riduce il ricorso a soluzioni compensative sulle pareti opache.

Le verifiche sull’involucro: cosa cambia e cosa resta

Per le nuove costruzioni, le principali verifiche sull’involucro rimangono invariate rispetto al 2015: il coefficiente medio globale di scambio termico H’T, il rapporto tra area solare equivalente estiva e superficie utile (Asol,est/Asup,utile), e le verifiche sulle strutture opache nelle località con irradianza media mensile superiore a 290 W/m² (massa superficiale maggiore di 230 kg/m² oppure trasmittanza termica periodica YIE inferiore a 0,10 W/m²K per le pareti verticali; YIE inferiore a 0,18 W/m²K per le strutture orizzontali e inclinate).

 

Una modifica puntuale riguarda la valutazione dei sistemi schermanti: il D.M. 28.10.2025 elimina l’obbligo di documentare puntualmente l’efficacia, che era previsto dal decreto previgente. Si tratta di un alleggerimento procedurale, ma che non risolve una questione di fondo: il metodo di calcolo considera la presenza di tende schermanti, la cui installazione ed utilizzo effettivo non sono verificabili, mentre continua a non valorizzare adeguatamente l’inerzia termica dell’involucro, che invece fornisce un contributo certo e misurabile alla riduzione dei consumi e al comfort estivo.

 

Per le ristrutturazioni importanti di primo livello, il criterio di valutazione dell’H’T viene riformulato: i valori limite vengono ridefiniti non solo in funzione della zona climatica, ma anche della percentuale di superficie vetrata dell’involucro prima dell’intervento.

 

Per le ristrutturazioni di secondo livello, la verifica dell’H’T viene invece eliminata; a compensazione, restano le verifiche sulle trasmittanze termiche dei singoli componenti, ora semplificate: il confronto avviene sulla trasmittanza in sezione corrente (senza effetto dei ponti termici) per gli interventi di riqualificazione energetica, mentre per le ristrutturazioni di secondo livello si aggiunge una verifica sulla trasmittanza comprensiva di ponti termici con valori limite maggiorati, calcolati con coefficienti lineici forniti dal decreto in funzione della zona climatica e della posizione dell’isolante.

Verifiche termoigrometriche: confermate con precisazioni

Le verifiche termoigrometriche – assenza di rischio di formazione di muffe e di condensazioni interstiziali – vengono confermate per tutti i livelli di intervento. Il D.M. 28.10.2025 aggiunge precisazioni metodologiche: le verifiche devono essere condotte sia sulla sezione corrente sia sui ponti termici, con riferimento alle norme UNI EN ISO 13788 e UNI EN ISO 10211. La prescrizione sulla condensazione interstiziale viene parzialmente ridimensionata: non è più richiesta l’assenza assoluta, ma che la quantità massima ammissibile non venga superata e che non vi sia residuo al termine del ciclo annuale, in recepimento di una FAQ ministeriale del 2018.

Fonti rinnovabili, impianti e ricarica veicoli elettrici

Il decreto aggiorna i riferimenti legislativi sull’obbligo di integrazione delle fonti rinnovabili, sostituendo il richiamo al D.Lgs. 28/2011 con quello al D.Lgs. 199/2021 e al relativo Allegato III. Va segnalato che dal 3 agosto 2026, con l’entrata in vigore del D.Lgs. 5/2026 (recepimento RED III), l’obbligo di integrazione FER viene esteso anche agli edifici oggetto di ristrutturazioni importanti di secondo livello, ampliando ulteriormente il perimetro rispetto a quanto previsto dal D.M. 28.10.2025.

 

Vengono inoltre introdotte, per la prima volta, prescrizioni specifiche per l’integrazione delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici: per gli edifici non residenziali dotati di parcheggio, l’obbligo si applica in caso di nuova costruzione, ristrutturazione importante che coinvolga il parcheggio e le infrastrutture elettriche, o anche per edifici esistenti non sottoposti a ristrutturazione. Per gli edifici residenziali, gli obblighi riguardano l’installazione di un numero minimo di punti di ricarica o la predisposizione di infrastrutture di canalizzazione in caso di nuova costruzione o ristrutturazione importante.

L’edificio di riferimento e i limiti del metodo

La verifica globale della prestazione energetica avviene tramite la metodologia dell’edificio di riferimento, invariata nella struttura rispetto al 2015: si calcola un edificio “gemello” con parametri termici predefiniti dal decreto, e si verifica che gli indici di prestazione energetica dell’edificio reale (EPH,nd, EPC,nd, EPgl,tot) risultino inferiori a quelli dell’edificio di riferimento. I parametri di trasmittanza di riferimento per le nuove costruzioni coincidono con i valori già in vigore dal 2021.

 

Resta però un aspetto critico: il metodo di calcolo continua a non valorizzare adeguatamente il comportamento dinamico dell’involucro edilizio e in particolare l’inerzia termica. La capacità termica, lo sfasamento e lo smorzamento dell’onda termica sono fattori che incidono concretamente sul comfort estivo e sulla riduzione dei consumi reali, ma restano fuori dal perimetro delle verifiche richieste. Il D.M. 28.10.2025 non interviene su questo limite strutturale del metodo.

Cosa cambia nella pratica per i professionisti

Per chi opera nella progettazione energetica degli edifici, le principali implicazioni operative del nuovo decreto riguardano: la necessità di modellizzare separatamente i ponti termici non strutturali nell’edificio di riferimento, utilizzando i coefficienti lineici introdotti dal decreto per ciascuna tipologia e zona climatica; l’adozione delle superfici esterne lorde come riferimento per tutti i calcoli; la verifica aggiornata dell’H’T per le ristrutturazioni di primo livello; la corretta impostazione delle verifiche termoigrometriche su sezione corrente e ponti termici. L’adeguamento degli strumenti di calcolo e dei modelli utilizzati è un passaggio necessario per operare in conformità al nuovo quadro normativo.

 

Equa Ingegneria supporta progettisti, imprese e committenti nella verifica della conformità energetica degli edifici secondo il D.M. 28.10.2025, dall’impostazione del modello di calcolo alla redazione della relazione tecnica.