Rinnovabili negli edifici 2026: cosa cambia per progettazione e conformità normativa


Il 4 febbraio 2026 è entrato in vigore il D.Lgs. 9 gennaio 2026, n. 5, con cui l’Italia ha recepito la Direttiva europea 2023/2413, nota come RED III. Il decreto non si limita ad aggiornare qualche percentuale, ma ridisegna strutturalmente il modo in cui le fonti energetiche rinnovabili entrano nella progettazione degli edifici, estendendo gli obblighi a categorie di intervento fino ad oggi escluse e rendendo la conformità FER un requisito abilitante per ottenere il titolo edilizio.

Il contesto europeo e gli obiettivi al 2030

La RED III rientra nel pacchetto “Fit for 55” dell’Unione Europea, che mira a ridurre le emissioni di gas serra del 55% entro il 2030. In questo quadro, la direttiva fissa un obiettivo vincolante di quota rinnovabile pari ad almeno il 42,5% del mix energetico complessivo dell’UE, con un’ambizione dichiarata di raggiungere il 45%. Per il settore edilizio, questo si traduce in obblighi tecnici precisi che riguardano la copertura del fabbisogno di acqua calda sanitaria, riscaldamento e raffrescamento tramite fonti rinnovabili integrate nell’edificio.

Quando scattano gli obblighi e in che misura

La normativa distingue le casistiche in base alla portata dell’intervento, con soglie differenziate tra edifici privati e pubblici.

Per le nuove costruzioni, le demolizioni con ricostruzione e gli ampliamenti con volume lordo climatizzato superiore al 15% di quello esistente o comunque oltre i 500 m³, la copertura richiesta è del 60% per gli edifici privati e del 65% per quelli pubblici, una soglia già prevista dal D.Lgs. 199/2021 che il nuovo decreto conferma.

La novità più rilevante del D.Lgs. 5/2026 riguarda invece le ristrutturazioni. Per gli interventi di primo livello, quelli che interessano oltre il 50% della superficie disperdente dell’edificio unitamente al rifacimento dell’impianto termico, l’obbligo di copertura rinnovabile sale al 40% per i privati e al 45% per il pubblico. Per le ristrutturazioni di secondo livello, che coinvolgono oltre il 25% dell’involucro, e per il semplice rinnovo degli impianti termici, la soglia si abbassa al 15% (20% per il pubblico), ma rimane vincolante. Questo significa che anche la sostituzione di un generatore di calore può richiedere una verifica della conformità energetica complessiva dell’edificio.

Vale la pena segnalare che per le ristrutturazioni di primo livello e per le nuove costruzioni il decreto prevede una via alternativa nel caso in cui non sia possibile raggiungere la quota FER richiesta: dimostrare che l’edificio consegue un valore di energia primaria non rinnovabile – calcolato per la somma dei servizi di climatizzazione invernale, estiva e produzione di acqua calda sanitaria – inferiore al valore limite stabilito dall’Allegato III del D.Lgs. 199/2021. Non si tratta di una deroga in senso stretto, ma di un percorso alternativo che richiede comunque una verifica energetica strutturata e documentata.

Per tutti gli interventi, il mancato rispetto di queste soglie comporta il diniego del titolo edilizio.

Le implicazioni per la progettazione

L’estensione degli obblighi alle ristrutturazioni introduce una complessità progettuale che non può essere affrontata a lavori già definiti. Ogni edificio presenta caratteristiche proprie quali esposizione, superficie disponibile, consumi, impianti esistenti e vincoli architettonici, che rendono impossibile individuare una soluzione standard applicabile a tutti i casi. Le tecnologie disponibili per raggiungere le quote richieste sono molteplici: fotovoltaico, pompe di calore, solare termico, sistemi di accumulo, interventi sull’involucro. Ma il loro contributo deve essere valutato in modo integrato, non come somma di scelte indipendenti.

Una valutazione tecnica preliminare, avviata prima della definizione del progetto edilizio, consente di identificare correttamente gli obblighi applicabili, stimare il fabbisogno energetico reale, verificare la fattibilità delle soluzioni e predisporre la documentazione in modo coerente fin dall’inizio. Intervenire in una fase successiva rischia invece di produrre soluzioni forzate, meno efficienti o economicamente penalizzanti.

La normativa in Lombardia: soglie FER più elevate dal 2027 

Chi opera in Lombardia deve tenere conto di un livello di dettaglio ulteriore. Con la DGR n. XII/6153 dell’11 maggio 2026, la Regione ha incrementato gli obblighi di copertura FER rispetto ai valori minimi previsti dal D.Lgs. 199/2021, esercitando la facoltà riconosciuta alle Regioni dall’art. 26 dello stesso decreto. Le nuove soglie entreranno in vigore il 1° gennaio 2027. 

Per le nuove costruzioni e le demolizioni con ricostruzione, la quota di copertura rinnovabile sale al 65% – sia per la sola produzione di acqua calda sanitaria che per la somma dei servizi (ACS, riscaldamento e raffrescamento) – contro il 60% previsto a livello nazionale. Per le ristrutturazioni di primo livello, la soglia passa dal 40% al 50%. Rimane invece invariato il 15% per le ristrutturazioni di secondo livello e per il semplice rinnovo degli impianti termici.

Sul fronte fotovoltaico, la formula P=k·S per il calcolo della potenza minima da installare rimane invariata, ma con un’importante eccezione per il settore terziario e logistico: per nuove costruzioni o ampliamenti di grandi strutture di vendita, piattaforme logistiche, depositi e magazzini con superficie inferiore a 3 ettari, il fattore k diventa 0,06, mentre per superfici superiori a 3 ettari sale a 0,08. La delibera introduce quindi una spinta significativa sull’installazione del fotovoltaico negli edifici non residenziali, in particolare nel comparto industriale e logistico. 

Vale la pena sottolineare che la normativa energetica regionale è in continua evoluzione e può differire in modo rilevante da regione a regione. Chiunque stia progettando un intervento dovrebbe verificare in anticipo il quadro normativo applicabile nel territorio di riferimento, per evitare di definire soluzioni tecniche che si rivelino non conformi o insufficienti in fase di deposito del progetto.

Il ruolo della relazione tecnica e le deroghe documentate

La conformità agli obblighi FER deve essere dimostrata attraverso la relazione tecnica redatta ai sensi della Legge 10, che il D.Lgs. 5/2026 prevede venga inviata anche al GSE a fini di monitoraggio nazionale. Questa relazione non è un documento accessorio: è lo strumento con cui il tecnico attesta che le prestazioni energetiche dell’intervento soddisfano i requisiti di legge o, nel caso contrario, documenta le ragioni per cui non è possibile farlo.

Il decreto prevede infatti la possibilità di derogare agli obblighi in presenza di ostacoli tecnici o economici documentabili, a condizione che il professionista dimostri nella relazione di aver esaminato tutte le opzioni tecnologiche disponibili e di aver verificato la non fattibilità di ciascuna. Non è sufficiente dichiarare un’impossibilità generica: serve un’analisi puntuale, che richiede competenza tecnica e conoscenza aggiornata del quadro normativo.

Gli obblighi si estendono anche agli edifici soggetti a vincolo paesaggistico o culturale – inclusi i centri e i nuclei storici – con la medesima logica: se l’installazione di rinnovabili è incompatibile con la tutela del bene, il tecnico deve documentarlo in modo specifico. Su questo punto la sentenza n. 4001/2026 del Consiglio di Stato ha fissato un principio rilevante per la pratica professionale: la mera visibilità dei pannelli fotovoltaici dalle visuali pubbliche non è sufficiente a fondare un giudizio di incompatibilità paesaggistica. L’amministrazione è tenuta a valutare concretamente le modalità di inserimento dell’impianto, i materiali utilizzati, le soluzioni mitigative proposte dal progettista e la reale praticabilità tecnico-energetica di eventuali collocazioni alternative. Un diniego basato esclusivamente sulla percepibilità visiva dei pannelli, senza questo bilanciamento, è illegittimo. 

Per i professionisti, questo significa che una relazione paesaggistica ben costruita – con layout dell’impianto, valutazione dell’impatto visivo e dimostrazione delle alternative esaminate – non è solo un adempimento formale, ma uno strumento di tutela concreta dell’intervento.

Un quadro normativo che richiede un approccio diverso

Il D.Lgs. 5/2026 non è un aggiornamento incrementale: segna un passaggio verso un modello in cui la conformità energetica è parte integrante del progetto edilizio, non un adempimento da verificare a posteriori. Per i professionisti tecnici, questo significa aggiornare l’approccio alla progettazione energetica. In questa direzione va anche un’altra novità del decreto, spesso meno discussa: l’estensione degli obblighi di qualificazione professionale non più ai soli installatori, ma anche ai progettisti. 

Il D.Lgs. 5/2026 prevede l’introduzione di sistemi di certificazione per i progettisti di impianti di riscaldamento, raffrescamento e fotovoltaico, estesi anche allo stoccaggio energetico e ai punti di ricarica per veicoli elettrici. Il numero di tecnici qualificati sarà monitorato annualmente per verificarne la coerenza con gli obiettivi del PNIEC. È un segnale che la competenza energetica in fase di progetto non è più considerata un valore aggiunto, ma un requisito strutturale del sistema. Per le imprese e gli enti pubblici, significa considerare le scelte energetiche come parte della strategia di valorizzazione e gestione del patrimonio immobiliare, non solo come costi da minimizzare.

Equa Ingegneria affianca privati, professionisti, aziende ed enti nella valutazione energetica degli edifici e nella progettazione degli interventi dall’analisi preliminare alla definizione delle soluzioni impiantistiche, fino al supporto nella documentazione tecnica.