Fotovoltaico e vincolo paesaggistico: cosa cambia per progettisti e installatori nel 2026

La sentenza n. 4001/2026 del Consiglio di Stato, pubblicata il 19 maggio 2026, segna un cambiamento di prospettiva rilevante nel rapporto tra tutela paesaggistica e installazione di impianti fotovoltaici su edifici vincolati. La percepibilità visiva dei pannelli non costituisce, da sola, motivazione sufficiente per un parere negativo della Soprintendenza: occorre una valutazione concreta e proporzionata, che bilanci l’interesse alla conservazione del paesaggio con gli obiettivi pubblici e privati legati alla transizione energetica.

Il caso: Sotto il Monte Giovanni XXIII

La sentenza origina da un intervento di demolizione e ricostruzione nel Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII (BG), area sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi dell’art. 136, comma 1, lett. c) e d), del d.lgs. 42/2004, per ragioni storiche e naturalistiche legate alla casa natale di Papa Giovanni XXIII e alla presenza del Monte Canto.

La Soprintendenza aveva negato la collocazione dei pannelli fotovoltaici sulla copertura, motivando il parere con la loro “alta percepibilità” dalle colline circostanti e l’interferenza con la vista del borgo storico. Come alternativa, aveva indicato il posizionamento dei moduli sui pergolati interni della corte.

I ricorrenti avevano contestato questa impostazione su più fronti. La mera visibilità non sarebbe criterio sufficiente a fondare un diniego paesaggistico. La Soprintendenza non aveva inoltre esaminato le soluzioni mitigative proposte: pannelli con colorazione affine alle tegole marsigliesi e finitura invecchiata, spostamento dei moduli sulle falde interne orientate verso valle, collocazione parziale sui pergolati. L’alternativa dei pergolati interni avrebbe infine ridotto drasticamente la producibilità dell’impianto, compromettendo l’accesso agli incentivi previsti dal d.lgs. 199/2021.

Il TAR Lombardia-Brescia aveva respinto il ricorso, ritenendo non irragionevole la motivazione della Soprintendenza. Il Consiglio di Stato ha invece accolto l’appello, annullando il parere per difetto di bilanciamento.

Il principio: visibilità ≠ incompatibilità paesaggistica

Il cuore della sentenza sta nella distinzione tra visibilità e incompatibilità. I giudici riconoscono che i pannelli hanno un impatto visivo – ed è proprio per questo che nelle aree vincolate è necessaria l’autorizzazione paesaggistica – ma visibilità non significa automaticamente incompatibilità.

La sentenza richiama la precedente pronuncia n. 2808/2025 dello stesso Consiglio di Stato, consolidando una linea già in formazione: i pannelli fotovoltaici non possono più essere classificati con le categorie estetiche tradizionali che li qualificano come intrusioni o corpi estranei al paesaggio. Sono piuttosto da considerarsi parte dell’evoluzione dello stile costruttivo, accettata dall’ordinamento e dalla sensibilità collettiva.

Ne consegue che la valutazione paesaggistica deve concentrarsi su elementi concreti e progettuali: la qualità dell’inserimento in falda e la coerenza con il contesto architettonico, le caratteristiche dei materiali (colore, finitura, grado di riflessione), l’effettiva efficacia delle soluzioni mitigative proposte e la praticabilità tecnica, energetica ed economica delle eventuali alternative indicate dall’amministrazione.

Il divieto di installazione in copertura è legittimo solo se l’alternativa proposta è realmente praticabile, anche sotto il profilo della prestazione energetica e dell’accesso agli incentivi. Se la soluzione alternativa riduce in modo sproporzionato la producibilità o preclude l’accesso a incentivi pubblici, il parere negativo deve essere motivato con rigore specifico.

Il bilanciamento tra interessi statici e dinamici

La sentenza introduce una distinzione concettuale rilevante: quella tra l’interesse “statico” alla conservazione del paesaggio e gli interessi “dinamici” legati alla produzione di energia rinnovabile e al risparmio energetico. Le sopravvenute esigenze energetiche e climatiche impongono una comparazione attenta tra questi interessi, dalla quale non può più discendere automaticamente che la presenza del fotovoltaico in copertura costituisca un fattore di disturbo visivo.

L’amministrazione che esprime una valutazione negativa è pertanto tenuta al cosiddetto dissenso costruttivo: indicare le modifiche progettuali idonee a superare le criticità rilevate, verificare misure meno restrittive prima di ricorrere al divieto e motivare in modo specifico perché le mitigazioni proposte siano insufficienti. Il principio di proporzionalità impone di misurare il sacrificio imposto al proponente rispetto al beneficio paesaggistico effettivamente perseguito.

Il quadro normativo: d.lgs. 190/2024 e l. 4/2026

La sentenza non si limita a ridefinire i confini del diniego legittimo: indica implicitamente quali devono essere i contenuti minimi di un dossier progettuale solido per impianti in area vincolata. La qualità del progetto, non solo tecnica ma anche architettonica e documentale, diventa lo strumento principale con cui il proponente può prevenire il diniego o contestarlo efficacemente.

La relazione paesaggistica non può essere un documento meramente descrittivo. Deve argomentare la coerenza dell’intervento con il contesto, illustrare le alternative di posizionamento valutate e motivare la scelta finale, documentare i criteri di selezione dei moduli (formato, colore, finitura superficiale, coefficiente di riflessione) e corredare il tutto con fotoinserimenti realistici che rendano verificabile l’impatto effettivo dai punti di osservazione rilevanti.

La scelta dei componenti assume in questo contesto una valenza che va oltre la performance energetica. Moduli con colorazione neutra o integrata, profili di montaggio a basso profilo, sistemi di ancoraggio che non alterino la sagoma della copertura: ogni scelta tecnica diventa anche una scelta paesaggistica, e deve essere motivata come tale nella documentazione di progetto.

L’analisi della producibilità per scenario è un elemento che la sentenza valorizza esplicitamente. Se la Soprintendenza indica una collocazione alternativa, il progettista deve essere in grado di quantificarne le conseguenze in termini di irraggiamento, producibilità annua e accesso agli incentivi, dimostrando, dati alla mano, se quella alternativa sia realmente praticabile o comporti un sacrificio sproporzionato.

Il coordinamento tra procedimento paesaggistico e connessione alla rete è un aspetto spesso sottovalutato. La tempistica del parere della Soprintendenza, la sua eventuale integrazione con la SCIA o con il permesso di costruire, il raccordo con la pratica di connessione al distributore: sono fasi che devono essere presidiate con precisione per evitare che un ritardo o un’incongruenza documentale comprometta l’accesso agli incentivi o allunghi i tempi realizzativi.

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La sentenza n. 4001/2026 cambia le regole del gioco, ma non le semplifica: sposta il confronto dal piano della discrezionalità amministrativa a quello della qualità tecnica e progettuale. Chi opera in aree vincolate – progettisti, installatori, imprese – si trova oggi a dover gestire pratiche autorizzative più articolate, che richiedono competenze integrate tra diritto amministrativo, progettazione architettonica e ingegneria degli impianti.

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