
Il 12 maggio 2026 il GSE ha pubblicato i primi atti di concessione nell’ambito della misura PNRR M2C2 Investimento 1.2 “Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l’autoconsumo”, la misura comunemente denominata PNRR CACER. È un passaggio che segna un cambio di fase: per i soggetti beneficiari ammessi, il percorso si sposta dall’istruttoria alla gestione concreta del progetto, con obblighi, scadenze e responsabilità documentali ben definiti.
Il quadro della misura e il nuovo assetto normativo
La misura mobilita complessivamente 2,2 miliardi di euro per una potenza complessiva di almeno 1,73 GW, con un contributo a fondo perduto fino al 40% delle spese ammissibili per impianti inseriti in configurazioni CER o gruppi di autoconsumatori ubicati in comuni con meno di 50.000 abitanti.
Va tuttavia tenuto presente che la misura ha subito una revisione normativa rilevante. In attuazione dell’art. 27 del D.L. 19 febbraio 2026 n. 19 (c.d. DL PNRR), che recepisce la decisione del Consiglio ECOFIN del 27 novembre 2025, è stato istituito un programma di sovvenzione finanziaria per complessivi 795,5 milioni di euro, gestito direttamente dal GSE. L’intervento normativo ha risposto alla necessità di mettere in sicurezza i contributi destinati a numerosi progetti che rischiavano di andare perduti per le difficoltà di rispettare la scadenza del 30 giugno 2026 per l’entrata in esercizio degli impianti, anche a causa di lungaggini burocratiche.
Scadenze operative da non sottovalutare
Gli accordi di concessione con i soggetti beneficiari devono essere stipulati entro il 30 giugno 2026. I beneficiari avranno poi 24 mesi dalla comunicazione degli accordi per l’entrata in esercizio degli impianti. Per le CER e i gruppi di autoconsumatori il termine ultimo rimane il 31 dicembre 2027.
È utile precisare che queste due date operano su piani distinti e non vanno confuse. Il 30 giugno 2026 è la scadenza entro cui il GSE deve stipulare gli accordi di concessione con i soggetti beneficiari, il 31 dicembre 2027 invece è il termine ultimo per l’entrata in esercizio degli impianti. Inoltre, il contributo è accessibile esclusivamente per gli impianti risultati in posizione utile nelle graduatorie già approvate dal GSE: non si tratta di un’apertura a nuove domande, ma di un percorso riservato a chi ha già completato l’iter di selezione. Chi non figura nelle graduatorie approvate non può accedere alla misura, indipendentemente dallo stato di avanzamento del proprio progetto.
Questo significa che, per i beneficiari ammessi con il primo atto di concessione del 12 maggio, il tempo utile per sottoscrivere l’atto d’obbligo è già in corso. Entro 30 giorni dall’avvio dei lavori, il beneficiario deve comunicare la data di avvio attraverso il portale informatico del GSE.
Le modalità di erogazione del contributo
Le opzioni di erogazione variano in funzione della potenza dell’impianto. Per impianti fino a 200 kW, il beneficiario può scegliere tra un’anticipazione fino al 30% del contributo massimo erogabile indicato nell’atto di concessione seguita dal saldo, oppure la richiesta diretta del saldo del 100%. Per impianti tra 200 kW e 1 MW sono previste tre opzioni: anticipazione del 30% più saldo, erogazione intermedia del 40% più saldo residuo, o saldo diretto del 100%.
Un aspetto spesso sottovalutato riguarda il rapporto tra contributo massimo concedibile e contributo effettivamente erogato: il valore indicato nell’atto di concessione rappresenta il tetto massimo, non un importo garantito. L’importo finale viene determinato sulla base delle spese ammissibili effettivamente sostenute e rendicontate, nel rispetto dei massimali. Se le spese rendicontate risultano inferiori a quelle approvate, il contributo viene rideterminato al ribasso. Al contrario, eventuali maggiori spese non comportano un aumento del massimo concedibile.
Cosa sono le spese ammissibili
Rientrano tra le spese ammissibili la realizzazione di impianti a fonti rinnovabili (componenti, inverter, strutture di montaggio, componentistica elettrica), la fornitura e posa di sistemi di accumulo, l’acquisto e installazione di macchinari, impianti e attrezzature hardware e software, le opere edili strettamente necessarie e la connessione alla rete elettrica nazionale. Sono inoltre finanziabili studi di prefattibilità, progettazioni, indagini geologiche e geotecniche, direzione lavori, sicurezza, collaudi, consulenze e supporto tecnico-amministrativo essenziale all’attuazione del progetto, entro il limite del 10% dell’importo ammesso a finanziamento.
Quest’ultimo punto è rilevante per i soggetti che si avvalgono di supporto tecnico esterno: le spese per consulenza e assistenza alla rendicontazione rientrano tra le voci finanziabili, purché nei limiti e con la documentazione prevista.
La rendicontazione come fase critica
La rendicontazione non è una formalità conclusiva: è il momento in cui il beneficiario deve dimostrare che il progetto realizzato corrisponde a quello approvato, che le spese sono tracciate e coerenti con le voci ammissibili, e che i tempi e i requisiti tecnici sono stati rispettati. Il GSE verifica la corrispondenza tra progetto ammesso, impianto realizzato e spese rendicontate.
Su questo punto vale la pena aggiungere un elemento che nelle istruzioni operative risulta esplicito, ma che spesso passa in secondo piano: l’erogazione del saldo finale non dipende solo dalla rendicontazione delle spese, ma è condizionata anche alla stipula del contratto per l’accesso al servizio di autoconsumo diffuso relativo alla configurazione CER di appartenenza. In altre parole, se la comunità energetica non è formalmente operativa e contrattualizzata con il GSE al momento della richiesta di saldo, questo non viene erogato. Questo significa che la componente tecnica dell’impianto e quella giuridico-amministrativa della CER devono procedere in parallelo, non in sequenza: avviare la rendicontazione senza aver completato la costituzione e registrazione della CER espone il beneficiario a un blocco nella fase finale del procedimento.
Nella pratica, una gestione disordinata della documentazione – fatture incomplete, pagamenti non tracciabili, difformità tra progetto approvato e impianto realizzato – può generare richieste di integrazione da parte del GSE e allungare sensibilmente i tempi di erogazione. Il GSE mette a disposizione una sezione documentale con istruzioni operative, check-list di autocontrollo, modelli per fatture e pagamenti, ma la gestione di questi materiali richiede competenze tecniche e una visione d’insieme del progetto.
Perché agire con metodo fin dall’avvio dei lavori
La fase di rendicontazione si costruisce dall’inizio, non alla fine. Una raccolta documentale impostata correttamente fin dal momento dell’avvio dei lavori – con comunicazioni al GSE nei tempi previsti, tracciabilità di ogni pagamento, coerenza tra il progetto originario e le eventuali varianti – riduce significativamente il rischio di integrazioni e consente di arrivare alla richiesta di saldo in una posizione solida.
Equa Ingegneria affianca soggetti beneficiari, enti, imprese e comunità energetiche nella gestione tecnica delle pratiche legate agli impianti da fonti rinnovabili, con particolare attenzione alla verifica della coerenza documentale, all’analisi delle spese ammissibili e al coordinamento degli allegati tecnici richiesti nelle diverse fasi del procedimento GSE.